Disciplinare di produzione
della Indicazione Geografica Protetta
"Limone Costa d'Amalfi"
Contenuto nel provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali,
G.U. n. 178 del 18/7/2001
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1356/01)
Art. 1
L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Limone Costa d'Amalfi" è riservata
ai limoni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento
CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Limone Costa d'Amalfi" designa
i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare,
riferibili alla cultivar "Sfusato" avente le caratteristiche afferibili
all'ecotipo amalfitano.
Art. 3
La zona di produzione del "Limone Costa d'Amalfi" di cui al presente disciplinare
comprende:
- l'intero territorio del comune di Atrani;
- parte del territorio dei comuni di: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori,
Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
La descrizione del confine è effettuata dall'estremo ovest fino a raggiungere l'estremo
est. Il confine sud è individuato dal Mar Tirreno.
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.O. "Positano":
partendo da ovest il confine dell'area interessata dalla coltivazione del "Limone
Costa d'Amalfi" inizia con la delimitazione tra la provincia di Napoli e quella
di Salerno all'altezza del Mar Tirreno; prosegue incrociando la strada statale Amalfitana
n. 163 e quindi devia lungo il sentiero che da P.ta Pantanello porta alla frazione
Corvo e, procedendo lungo il sentiero che porta a S. Maria del Castello, giunge
al rudere "Il Mandrino" passando al di sotto di monte Gambera e di monte
Pertuso, attraverso il colle di Latte. Dal Mandrino esso continua fino alla grotta
di S. Barbara, percorrendo il sentiero che attraversa la frazione Nocella, la località
Grotte, la località "I Cannati" e il colle "La Serra". Da qui,
il confine prosegue fino ad incrociare la strada statale che da Furore porta a Bomerano,
e quindi lungo la stessa strada, imbocca il sentiero che giunge a Tovere attraverso
le località Pino e Acquarola e giunge in prossimità dell'abitato di Tovere. Di qui
prosegue lungo il sentiero che porta al convento di Cospita (carta di Amalfi).
Carta I.G.M. n. 197 IV N.E. "Amalfi":
dal convento di Cospita, il confine raggiunge la contrada Lucibello, proseguendo
lungo le pendici del monte Sorca, e di qui giunge al rudere delle Ferriere, passando
al di sopra della località Frassito. Dal rudere procede lungo il sentiero che da
Punta d'Aglio porta a Scala e da qui prosegue lungo la via provinciale Scala-Ravello,
fino all'altezza della Madonna della Pomice (carta di Nocera Inferiore).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 111 S.E. "Nocera Inferiore":
a partire dalla via provinciale, all'altezza della Madonna della Pomice, il confine
procede lungo la delimitazione tra i comuni di Ravello e Minori e, quindi, all'altezza
di C.se Ciaramello, prosegue lungo il sentiero che porta a Paternò S. Elia, passando
sotto Punta Mele, attraversando il vallone Capo d'Acqua e Vitagliano. Da qui procede
lungo il sentiero che conduce a Polvica di Tramonti, attraversando la contrada Casale,
la frazione Carbonaro, S. Caterina e Zamafaro, fino ad arrivare all'abitato di Figlino
e quindi a Polvica. Da qui procede lungo la via comunale per la frazione Torina
attraversando Forno Vecchio e Cardamone. Esso prosegue per un breve tratto lungo
il sentiero che dalla località Gete sfiora la località Pendolo ed arriva al di sotto
di Colle Vigne, sfiorando Pizzolungo e la località Mandrino. Esso prosegue fino
al Vallone di Vecite, incontrando la località Macchione, passando tra il Vallone
dei Fuondi e le vene di S. Antonio (carta di Amalfi).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 IV N.E. "Amalfi":
partendo dal vallone Vecite (carta di Nocera Inferiore), il confine costeggia Paternoster,
il colle Pascullo, colle La Misericordia, la località S. Maria, le Vene del Suono,
passando al di sopra della località Badia, e al di sotto di Grotta Piana e monte
Pertuso. Da qui discende al di sotto del monte "l'Uomo a cavallo", costeggia
il vallone S. Nicola, la località Falanca, fino a S. Maria del Popolo. Prosegue
passando in prossimità della sorgente Cannello tra la località Simicella e San Gineto,
fino alle falde del monte Falerio (carta di Pastena).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 197 I N.O. "Pastena":
il confine segue il sentiero che passa tra il monte Falerio ed il monte Collo (carta
di Salerno).
Carta I.G.M. 1:25.000 n. 185 II S.O. "Salerno":
il confine segue il sentiero che passando al di sopra della località Manganala,
sfiora l'abitato di Albori, prosegue al di sotto di Poggio Pianello e arriva alla
frazione S. Vincenzo. Di qui segue la via comunale per Dragonea e, quindi, all'altezza
della frazione Padovani, continua lungo il vallone fino all'incrocio con la strada
statale n. 18, all'altezza della frazione Molina, continuando lungo la suddetta
strada fino alla via comunale che da Vietri sul Mare porta alla frazione Marina
e di qui alla Torre della Cristarella e, quindi, al Mar Tirreno.
Art. 4
Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona,
fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici. Le unità colturali
tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento
(macere).
I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui
al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona.
La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente "cupola",
adattata ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali
ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche
caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature
di pali di legno, preferibilmente di castagno, (di altezza non inferiore a cm 180),
utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e
per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.
La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione
del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6
e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione
soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva
di modificare tali date con proprio provvedimento.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il
contatto diretto dei limoni con il terreno.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve
superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende
la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come
per legge.
Art. 5
Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi"
sono iscritti nell'apposito albo attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania,
direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso organismi
conformi alle norme EN 45011.
Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi,
i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.
Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta deve essere presentata,
all'organismo che detiene l'elenco, la denuncia finale di produzione dell'anno.
Durante il periodo della raccolta, il predetto organismo può rilasciare, su conformi
denuncie di produzione, parziali ricevute di produzione.
Art. 6
Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato
alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
- forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente,
con area basale media;
- dimensioni: medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore
a 100 grammi, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo,
possono essere destinati alla trasformazione;
- peduncolo: di medio spessore e lunghezza;
- attacco al peduncolo: forte;
- umbone (apice): grande e appuntito;
- solco apicale: quasi assente;
- residuo stilare: assente;
- colore della buccia: giallo citrino;
- buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
- flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
- asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
- polpa: di colore giallo paglierino;
- succo: abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non
inferiore a 3,5 gr/100 ml).
Art. 7
L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" deve avvenire
secondo le seguenti modalità.
Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza
da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati preferibilmente con
materiale di origine vegetale. Sono ammessi anche contenitori rigidi di cartone.
Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime,
devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime
dimensioni, le seguenti indicazioni:
- "Limone Costa d'Amalfi" e "Indicazione Geografica Protetta"
(o la sua sigla I.G.P.);
- il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in
conformità alle norme vigenti.
Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del
logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione
Geografica Protetta. Il simbolo grafico è costituito da un limone affogliato che
è posto sul lato sinistro di un doppio cerchio che racchiude su uno sfondo giallo
la scritta di colore nero Limone Costa d'Amalfi. All'interno del doppio cerchio
vi è il profilo della costa, da Maiori fino a Capo Conca, mentre in primo piano
vi è un cespuglio di macchia mediterranea. Il limone e lo sfondo sono di colore
giallo pantone CV, mentre le foglie del limone, il cespuglio r la seconda linea
di colline sono di colore verde pantone 369 CV, la prima e la terza linea di colline
sono di colore verde pantone 349 CV, il mare di colore blu pantone 301CV ed il cielo
azzurro pantone 297 CV.
Dovrà figurare, inoltre, la dizione "prodotto in Italia" per le partite
destinate all'esportazione.
I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare,
nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico
"Costa d'Amalfi" a condizione che rispettino le seguenti condizioni:
- i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli
conformi al presente disciplinare;
- sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della
I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" e quantità di prodotto elaborato ottenuto;
- l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero
territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;
- venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi" mediante
l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dai competenti organi della
regione ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare, e la annotazione sui documenti
ufficiali.
Il controllo del corretto utilizzo dalla I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi"
per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di
controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.
Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivo: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere
riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla
metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.
Art. 8
Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce
per il consumo, con la I.G.P. "Limone Costa d'Amalfi", un prodotto che
non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, è punito a norma di legge.