Il consorzio :: Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1

E' costituito ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile il "CONSORZIO DI TUTELA LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P." per la tutela e la valorizzazione del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P., marchio registrato con Reg. CE del 04.07.2001 ai sensi del regolamento CEE 2081/92 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 182 del 05.07.2001

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale in Amalfi (SA) alla Via Papa Leone X n.9 e potrà istituire uffici e/o dipendenze in altre località.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

Il Consorzio, senza fine di lucro e con attività esterna, ha come scopo sociale la tutela e la valorizzazione qualitativa e commerciale del "LIMONE COSTA d'AMALFI -I.G.P." oltreché l'informazione dei consumatori.

In particolare il Consorzio si propone di:

  1. svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cura generali degli interessi relativi alla denominazione di cui all'art.l ed inerenti la coltivazione, la produzione, la commercializzazione e la trasformazione del "Limone Costa d'Amalfi I.G.P.";
  2. svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alla legge 526/99, ai D.M. 12.04.2000, al D.M. 12.09.2000 e al D.M. 12.10.2000;
  3. proporre il miglioramento delle tecniche di coltivazione, nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione;
  4. avviare lo sviluppo di una politica vivaistica al fine di razionalizzare la produzione del materiale di propagazione (piante innestate, marzie e portainnesti) di vivaisti accreditati in loco;
  5. esercitare un'attiva vigilanza, atta a reprimere abusi ed irregolarità, in collaborazione con gli organi di vigilanza istituzionali, compreso l'utilizzo del LIMONE COSTA d'AMALFI I.G.P. come ingrediente;
  6. verificare la rispondenza dei requisiti richiesti dal disciplinare del limone "Costa d'Amalfi"- I.G.P. posto in commercio dopo la sua certificazione;
  7. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie che si rendessero necessarie per il raggiungimento dei fini sociali nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99;
  8. vigilare sulla corretta applicazione delle norme del presente statuto.

A tal fine il Consorzio adotterà tutte le misure e le iniziative, che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, potendo assumere anche funzioni di delega da Organismi pubblici cui siano demandate attribuzioni di controllo e tutela previste dalla legge.

Art. 5

La zona di produzione e di trasformazione del "LIMONE COSTA d'AMALFI (I.G.P.)" è indicata nel relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella G.U.C.E. n. C 282 del 05.10. 2000 e riportato nella G.U.C.E. n. L 182 del 05.07.2001.

TITOLO II

SOCI
Art. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi produttori di limoni, confezionatori di limoni ed imprese di lavorazione del limone, così come definiti dal DM 12 aprile 2000 e successive modifiche, inseriti nel sistema di controllo della I. G. P.

Le categorie suddette sono distinte anche agli effetti dei successivi artt.16, 23 e 26 del presente statuto.

Possono essere soci del Consorzio, per la durata massima di un anno e senza diritto di voto, anche i limonicoltori, i confezionatori di limoni e le imprese di lavorazione del limone che si propongono di essere inserite nel sistema di controllo.

L'accesso al Consorzio è consentito anche in forma associata purché su specifica delega dei singoli associati. Tale delega specifica non è richiesta solo nell'ipotesi di Cooperative di primo grado.

Ai fini della rappresentanza negli organi del Consorzio i soci sono raggruppati secondo la filiera di appartenenza nelle seguenti categorie :

  1. produttori di limoni, per una quota pari al 66%;
  2. confezionatori di limoni, per una quota pari al 17%;
  3. imprese di lavorazione del limone, per una quota pari al 17%;
Art. 7

Le imprese che intendono aderire dovranno presentare i seguenti documenti:

  1. domanda di ammissione redatta su apposito modello approvato dal Consiglio di Amministrazione e deve contenere tutti i dati richiesti;
  2. certificato della CCIAA;
  3. idonea certificazione comprovante la regolare iscrizione nel Registro delle Cooperative se trattasi di società cooperative o documentazione idonea a comprova della personalità giuridica per le associazioni;
  4. copia della delibera dell'organo sociale competente a decidere l'adesione al Consorzio, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
  5. estratto del libro dei soci firmato dal Presidente del C.d.A. se trattasi di cooperativa;
  6. copia dell'ultimo bilancio approvato;
  7. idonea certificazione attestante che il richiedente o l'impresa dallo stesso rappresentata è nel libero esercizio delle sue funzioni é non e in stato fallimentare.

I singoli produttori agricoli e le cooperative, i confezionatori e le imprese di lavorazione aderenti devono dimostrare l'appartenenza al sistema di Controllo dell'organismo autorizzato producendo idonea documentazione.

Art. 8

Sulle domande di ammissione redatte su apposito modulo ove siano indicati tutti gli elementi necessari, decide il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 9

Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza del Consorzio aumentino la rispettiva quota sociale

Art. 10

I consorziati perdono la qualità di socio per recesso, decadenza ed esclusione. Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio per i seguenti motivi: per giusta causa, per cessata produzione e per il trasferimento dell'attività in altro luogo. In tal caso risponderà nei confronti del Consorzio per le obbligazioni assunte nel corso dell'esercizio di riferimento.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non abbia eseguito il pagamento della quota sociale e/o gli altri versamenti previsti. La decadenza è deliberata dopo che siano trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviata dagli Amministratori a mezzo lettera raccomandata A.R..

L'esclusione può essere comminata al socio che abbia commesso infrazioni allo statuto, al regolamento approvato dal Mi.P.A.F. e al disciplinare di produzione approvato in ambito europeo o che comunque abbia agito in maniera da arrecare danni al Consorzio e alla categoria di appartenenza.

Art. 11

Contro le deliberazioni di cui all'art.8 e quella di esclusione a norma dell'art. l0, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente senza pregiudizio dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

Art. 12

La perdita della qualità di socio, di cui all'art. 10, da qualunque motivo dipenda, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e la quota di partecipazione accresce proporzionalmente quella degli altri (articolo 2609 C.C.).

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 13

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

  1. dal fondo consortile, che è variabile ed è formato da quote del valore minimo di Euro 100,00 (cento/00);
  2. dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota dei residui attivi, di cui all' art.15 e dalla quota di ammissione fissata dal Consiglio di Amministrazione. Per i primi due esercizi sociali la tassa di ammissione è determinata nella misura che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta;
  3. dalle riserve straordinarie, costituite a copertura di particolari rischi;
  4. da ogni cespite che pervenga a qualsiasi titolo al Consorzio e nei limiti di cui all'art. 14 della legge 526/99;
  5. da ogni contributo che dovesse pervenire da Enti e/o da privati.
Art. 14

L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ciascuno anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consortile previo esatto inventario da compilarsi con i criteri dettati dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Gli avanzi netti di gestione risultanti da bilancio saranno attribuiti a fondi di riserva.

Art. 16

I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'art. 14, comma 15 e 16 della legge 526 del 1999 e sue modifiche ed integrazioni, sono determinati dal competente organo consortile, e sono posti a carico:

  1. di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio per una quota complessiva rispettivamente del 66 % per i produttori di limoni, del 17% per i confezionatori di limoni, del 17% per le imprese di lavorazione del limone;
  2. dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, limitatamente alla categoria dei produttori di limone, proporzionalmente alle quantità certificate.

Il tutto così come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 dei D.M. 410 del 12 settembre 2000, che qui si intende interamente riportato.

Art. 17

Il Regolamento Interno, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci e dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali e disciplina:

  • condizioni e modalità di ammissione dei soci;
  • diritti ed obblighi dei consorziati;
  • modalità di presentazione delle liste per le votazioni in Assemblea;
  • compiti ed attribuzione del Direttore e del personale;
  • partecipazione dei soci alle spese per il funzionamento del Consorzio;
  • ogni altro aspetto della vita del Consorzio cui fanno riferimento i singoli articoli del presente Statuto e non meglio specificati negli stessi;
  • altri aspetti dell'attività del Consorzio, compreso quelli tecnico-operativi non espressamente citati negli articoli del presente Statuto.
  • la costituzione, compiti e funzioni del Comitato Tecnico consultivo se nominato dal Consiglio di Amministrazione.
  • Il Regolamento Interno acquista efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

TITOLO IV

ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 18

Sono organi del Consorzio:

  1. l'Assemblea Generale dei soci;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Collegio Sindacale;
  4. il Consiglio dai Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 19

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviare ai soci, anche a mezzo raccomandata a mano, almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà essere tenuta nella stesso giorno stabilito per la prima. Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche al di fuori della sede legale, purchè nel territorio italiano. La convocazione potrà avvenire, altresì, anche mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale del Consorzio e/o con la pubblica-zione su organi di informazione.

Art. 20

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quante altre volte il consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta percento) del totale dei soci.

In tale ultimo caso se gli amministratori, o in loro vece, i Sindaci non provvedano, la convocazione è ordinata a norma dell'ultimo comma dell'art.2367 del c.c..

E' di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

  1. l'approvazione del bilancio annuale;
  2. l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Sindacale e dei Probiviri;
  3. la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
  4. la determinazione degli eventuali compensi agli Amministratori e Sindaci, a norma dei successivi articoli;
  5. approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
  6. deliberare in merito ad ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, dai Sindaci o da almeno un quinto degli associati.

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 21

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, qualunque ne sia l'oggetto, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Art. 22

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera:

  1. sulle modifiche dello statuto;
  2. sulla proroga della durata del Consorzio;
  3. sulla variazione della sede;
  4. sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
  5. sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le modifiche dello Statuto deliberate devono essere approvate dal Mi.P.A.F.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i soci ; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo i soci dissenzienti hanno il diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 2437 C.C..

Art. 23

Ciascun consorziato, inserito nel sistema di certificazione del limone "Costa d'Amalfi" - I.G.P., ha diritto di voto.

Il valore del voto deriva dal rapporto tra la media della quantità del prodotto controllato o certificato, del quale il votante dimostri l'attribuzione, nell'annata precedente, e la media delle quantità complessivamente controllate o certificate per ciascuna categoria dall'Organismo di Controllo pubblico o privato nel corrispondente periodo.

Qualora il consorziato svolga contemporaneamente l'attività produttiva di produttore di limoni, confezionatore di limoni e/o di impresa di lavorazione del limone, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma di singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata. Detto valore rappresenterà il peso di ogni singola categoria per il periodo di tempo considerato. Il tutto nel rispetto dell'articolo 5 e 6 del D.M. del 12.4.2000 concernente i criteri di rappresentanza negli organi sociali.

Le modalità di attribuzione dei voti alle tre categorie di soci, proporzionalmente al prodotto controllato, sono stabilite dal Regolamento Interno.

In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio non Amministratore o Sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe e per un massimo di voti non superiore al 20% del totale dei voti assembleari.

Art. 24

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza l'Assemblea può nominare il Presidente scegliendolo tra i consiglieri presenti. L'Assemblea nomina il Segretario anche tra i non soci. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dal Notaio, se è richiesta la sua presenza. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio

Art. 25

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26

Il consiglio di Amministrazione è composto da 6 a 12 membri; gli amministratori vengono eletti: il 66% da scegliersi nell'ambito dei produttori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di voto; il 17% nell'ambito dei confezionatori di limoni soci aderenti al Consorzio aventi diritto di voto ed il restante 17% sarà scelto nell'ambito delle imprese di lavorazione del limone soci aderenti al Consorzio aventi diritto di voto. Possono essere investiti della carica di Amministratore e di Presidente del Consiglio di Amministrazione solo i soggetti soci aderenti al Consorzio di Tutela aventi diritto di voto. Il tutto cosi come disposto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 di cui all'articolo 23 del presente Statuto e ciò al fine di garantire una equilibrata rappresentanza delle categorie dei limonicoltori, dei confezionatori e delle imprese di lavorazione nella filiera produttiva del limone interessata alla I.G.P.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta elegge il Presidente ed un Vicepresidente e ne stabilisce i poteri.

Gli Amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, quando lo reputi necessario, oppure su domanda motivata di almeno due terzi dei consiglieri o del Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione

Le adunanze si ritengono valide quando intervenga la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete, da effettuarsi mediante utilizzazione di schede multiple corrispondenti al valore di produzione rappresentato, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri oppure quando si tratti di questioni od affari in cui qualcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o Collegio dei Sindaci abbia interesse diretto. Il consigliere od il sindaco personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal voto.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni segrete, la parità comporta reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

Art. 28

Se nel corso dall'esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri consiglieri provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I consiglieri nominati devono rappresentare la stessa categoria dei consiglieri sostituiti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 29

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

  1. di eleggere al suo interno nella prima seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il vicepresidente;
  2. curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Assemblea;
  3. fornire i bilanci del Consorzio;
  4. predisporre il Regolamento interno, sottoporlo all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci e successivamente sottoporlo all'approvazione del Mi.P.A.F.
  5. contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati ed istituti di credito, semprechè se ne manifesti la necessità;
  6. assumere e licenziare il direttore ed impiegati con giusta motivazione, fissarne la retribuzione e le mansioni, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art.14 della legge 526/99;
  7. deliberare sulla locazione di immobili e sull'acquisto dei macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quanto altro necessario per il conseguimento degli scopi consortili ed il buon funzionamento dello stesso, sempre nei limiti e nel rispetto dell'art. 14 della legge 526/99;
  8. organizzare i servizi ispettivi e di vigilanza, anche a mezzo di propri funzionari;
  9. deliberare sulla nomina di procuratori ad litem o ad negotium;
  10. deliberare su tutte le operazioni finanziarie commerciali od immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, comprese quelle ipotecarie con la facoltà di assentire all'iscrizione ed alle cancellazioni ipotecarie, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
  11. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
  12. vigilare sulla tenuta dei libri sociali e di quelli sussidiari della contabilità;
  13. predisporre un apposito regolamento interno, da sottoporre preventivamente alla approvazione del Mi.P.A.F., per il funzionamento economico e finanziario;
  14. fare quanto altro ad esso demandato per legge e che non sia espressamente per disposizioni di legge o del presente statuto, riservato all'Assemblea.
Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualsiasi genere presso ogni autorità, ente o persona con facoltà di transigere e conciliare anche in materia di imposta e tasse, di rilasciare quietanze liberatorie anche ad enti pubblici e di provvedere a quanto altro occorre per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento il Presidente é sostituito dal vicepresidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questi, da un consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE
Art. 31

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

L'eventuale retribuzione dei sindaci effettivi deve essere fissata dalla Assemblea prima della nomina e per tutta la durata della carica; i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 32

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e perdite, alle risultanze dei libri e/o delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

  1. accertare che la valutazione del patrimonio consortile venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
  2. accertare ,almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio nonché quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
  3. verbalizzare gli accertamenti fatti, anche individualmente;
  4. intervenire all'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  5. convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 33

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione; potranno, tuttavia, ricevere gettone di presenza nella misura da stabilirsi, in relazione ad ogni singola seduta del Collegio, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri tutte le controversie che, comunque, riguardano l'interpretazione e l'applicazione delle delibere legalmente prese dagli Organi Collegiali competenti, escluse quelle di cui agli artt. 2377, 2378, 2394, 2408 e 2409 del CC.

I probiviri decidono su tutte le questioni attribuite loro dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, nonché su tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ed il Consorzio in merito all'interpretazione delle norme statutarie ed alla applicazione del regolamento Interno e su tutti gli altri problemi che venissero loro sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o da quelle di notifica dell'atto che determina la controversia. I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, sentite le parti interessate, con dispensa da ogni formalità, ai sensi dell'art. 822 C.P.C..

Le loro decisioni sono portate a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata da spedire entro dieci giorni dalla data della decisione.

Le decisioni dei Probiviri sono definitive.

Art. 34

Allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio saranno applicabili le disposizioni di legge in materia previste dal C.C. e dalla normativa vigente.

L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento del Consorzio con la maggioranza prevista dagli art. 21 e 22.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve provvedere alla nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci e/o rappresentanti di soci, stabilendone i poteri.

Art. 35

Nel caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio consortile, salvo rimborso del capitale effettivamente versato ai soci, deve essere devoluto a favore della cooperazione agricola del Mezzogiorno, secondo quanto sarà stabilito dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36

Per la prima Assemblea generale dei soci (assemblea costituente) e per l'elezione del primo Consiglio di Amministrazione le quantità certificate di limone sono quelle comunicate dall'organismo di controllo e riferite alla produzione certificata nell'annata precedente la costituzione del Consorzio.

Art. 37

Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Salerno.

Per tutto quarto non è disposto o disciplinato nel presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, e ogni altro disposizione di legge in materia, tra cui in particolare l'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526 e i relativi decreti attuativi delle leggi, decreti - leggi e delle leggi speciali in materia.