REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo
all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (2),
in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, considerando quanto segue:
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/ 92, l'Italia ha trasmesso
alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione
geografica.
- A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato
che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti
gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) della denominazione figurante
nell'allegato del presente regolamento.
- Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel "Registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"
ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.
- L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE)
n. 2400/96 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2001 (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante
nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica
protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del
regolamento (CEE) n. 2081/92.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
Allegato
PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
Ortofrutticoli e cereali
ITALIA
Limone Costa d'Amalfi (IGP)
Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2000/C 282/04)
La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo
7 del citato regolamento.
Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse,
per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere
dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati,
in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.
REGOLAMENTO (CEE) n. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
DOP ( ) IGP (x)
N. nazionale del fascicolo: 10
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20, I-00187 Roma
Telefono: (39) 06-481 99 68
fax: (39) 06-42 01 31 26.
2. Associazione richiedente:
2.1a. Nome: Consorzio valorizzazione limoni e derivati (CO.VA.L.D.)
2.2a. Indirizzo: Via S. Lucia, 3, I-84010 Minori (SA)
2.1b. Nome: Cooperativa amalfitana trasformazione agrumi (CATA)
2.2b. Indirizzo: Via Salita Chiarito, 9, I-84011 Amalfi (SA)
2.3. Composizione: produttori/trasformati (x) altro ( )
3. Tipo di prodotto: classe 1.6 ó limoni allo stato naturale.
4. Descrizione del disciplinare:
(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome: Limone Costa d'Amalfi
4.2. Descrizione: forma del frutto ellittico-allungata, con umbone grande e appuntito
e buccia di medio spessore dal colore giallo citrino a maturazione; peso dei frutti
non inferiore a 100 gr; flavedo ricco di olio essenziale; aroma a profumo forte;
succo abbondante (con resa non inferiore al 25 %) e con elevata acidità (non inferiore
a 3,5 g/100 ml), di colore giallo paglierino; basso numero di semi.
4.3. Zona geografica: comprende, per intero, il territorio del comune di Atrani
in provincia di Salerno e, parzialmente, il territorio dei seguenti comuni siti
nella, stessa provincia: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. La zona delimitata
è internazionalmente conosciuta come Costiera Amalfitana o Costa d'Amalfi.
La perimetrazione della zona geografica interessata è riportata in allegato al disciplinare
di produzione, sia su base cartografica che su relazione descrittiva.
4.4. Prova dell'origine: In Costiera Amalfitana la presenza delle piante di limoni
è ampiamente documentata, nei secoli scorsi, sin dagli inizi dell'XI secolo, soprattutto
a seguito della scoperta della sua efficacia nel combattere lo scorbuto, malattia
causata, come è noto, dalla carenza di vitamina C nell'organismo. Proprio per tale
motivo, anche alla luce degli studi della famosa Scuola medica salernitana, la Repubblica
di Amalfi dispose che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti.
Ciò servì anche ad incentivare l'impianto dei limoneti nella zona (XII-XIV secolo)
che sin da tale periodo storico andarono ad occupare spazi sempre più vasti del
litorale e delle colline limitrofe. Notizie di tale diffusione sono riscontrabili
anche su numerosi documenti dell'epoca medioevale. Camera, storico dell'ottocento,
fa risalire le prime coltivazioni di limone ed arance nell'area amalfitana almeno
al 1112, come risulta da una pergamena di tale anno da lui scoperta. Documenti autentici
dal 1600 parlano di una larga diffusione dei "giardini di limoni (horti)"
lungo tutta la costa, mentre il Ferrari, nel 1646, descrive per la prima volta il
limon amalphitanus che corrisponde quasi in pieno all'odierno Sfusato amalfitano.
Sin da tale epoca si parla inoltre di un diffuso mercato dei limoni nella zona,
con incremento progressivo delle quantità nel 1700 e, soprattutto, nella seconda
metà dell'800 quando la merce veniva quasi tutta acquistata da commercianti provenienti
da altre zone (Sorrento). Dopo tale periodo le piantagioni nuove cominciarono ad
assottigliarsi, anche in relazione alla scarsa disponibilità di altri terreni, e
l'opera dell'uomo fu finalizzata in particolare ai lavori di sistemazione del terreno
(a terrazze) e all'intensificazione dei sesti di impianto.
I produttori sono tenuti ad iscrivere i propri limoneti in un apposito elenco, attivato,
tenuto ed aggiornato dalla Regione Campania. Ogni anno, entro dieci giorni dalla
fine della raccolta, i produttori dichiarano il quantitativo prodotto. La struttura
di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamanti dal
disciplinare di produzione per l'iscrizione all'elenco e siano soddisfatti gli adempimenti
previsti a carico dei produttori con lo scopo di identificare in modo adeguato i
lotti di prodotto.
4.5. Metodo di ottenimento: La coltivazione tradizionalmente praticata, da secoli,
prevede l'allevamento delle piante in una forma naturalmente globosa, poste sotto
tipiche impalcature di legno di castagno, costituite da una palificazione verticale
ed orizzontale, su cui vengono stagionalmente poste apposite coperture (per esempio
"pagliarelle"), che hanno sia funzione di riparo dalla avversità meteoriche
che di ritardo della maturazione dei frutti. Le piantagioni sono realizzate, a causa
delle pendenze del terreno, a volte anche molto forti, su tipici terrazzamenti,
inglobati in muretti di contenimento, fortemente caratterizzanti il paesaggio di
tutta l'area costiera (gli universalmente noti "giardini di limoni della penisola
amalfitana"). Le tecniche di coltivazione sono quelle in uso da tempo nella
zona e si avvalgono ancora di pratiche tradizionali (per esempio la formazione a
mano delle conche per l'irrigazione) fortemente legate ai peculiari caratteri orografici,
edafici e ambientali propri della zona. Le produzioni che si ottengono sono sopratutto
distinguibili per il periodo di raccolta; quella estiva è di gran lunga più redditizia
e richiesta di quella invernale-primaverile per la minore concorrenza dell'offerta
proveniente da altre aree di produzione (Sicilia). Il prodotto è posto in vendita
in contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg ad un massimo di 15 kg.
Le confezioni sono contrassegnate dalla IGP e dalla relativa etichetta.
4.6. Legame: Già il nome della cultivar "Sfusato Amalfitano" sta a testimoniare
il suo forte legame con la zona geografica interessata. Va aggiunto che tale varietà
è coltivata quasi esclusivamente in quest'area e le caratteristiche qualitative
intrinseche dei frutti sono andate differenziandosi attraverso i secoli in relazione
alle peculiarità dell'ambiente circostante. Ci si riferisce, in particolare, all'aroma,
al profumo, alla succosità e all'acidità del succo che hanno reso così famoso nel
mondo questo frutto. La coltivazione del limone nella costiera amalfitana ha prevalso
via via su tutte le altre, svolgendo un ruolo fondamentale non solo per l'economia
della zona ma anche per la caratterizzazione del paesaggio (non va dimenticato il
risvolto turistico che molto poggia sul connubio "blu del mare/verde degli
agrumeti" e per la tutela idrogeologica del territorio.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: Istituto Mediterraneo di certificazione dei processi e dei prodotti agroalimentari
(IS.ME.CERT)
Indirizzo: c/o Assessorato agricoltura regione Campania - Centro direzionale Isola
A6 - I-80143 Napoli.
4.8. Etichettatura: Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed
indelebili, sono:
- la IGP Limone Costa d'Amalfi;
- il nome dell'azienda produttrice;
- la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;
- l'anno di produzione.
Dovrà figurare il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo scelto
costituito da un limone affogliato, posto sul lato sinistro di un doppio cerchio
che racchiude su uno sfondo giallo la scritta di colore nero "Limone Costa
d'Amalfi". All'interno del doppio cerchio vi è il profilo della costa, da Maiori
fino a Capo Conca, mentre in primo piano vi è un cespuglio di macchia mediterranea.
I riferimenti colorimetrici sono indicati nel disciplinare di produzione.
4.9. Disposizioni nazionali: - N. CE: IT/00116/2000.01.03.